La sentenza è risalente ma viene pubblicata, a distanza di tempo, perché non è raro imbattersi in ricorsi in cui viene formulata la richiesta di maggiorazione dell’indennità risarcitoria, in regime di stabilità obbligatoria, sulla base del solo requisito dell’anzianità di servizio del lavoratore.
La Cassazione ha, da tempo, chiarito che l’art. 8 della L. n. 604/1966 «consente di superare il limite massimo della indennità risarcitoria» soltanto «ove ricorrano, CUMULATIVAMENTE, due condizioni: [1] anzianità di servizio e [2] dimensione aziendale».
È infatti vero che l’ultimo periodo dell’art. 8 L. n. 604/1966 prevede, espressamente, una “maggiorazione” dell’indennità, determinata dall’anzianità di servizio dei lavoratori; ma è altrettanto vero che deve trattarsi di lavoratori «dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
Tale previsione va, poi, calata nel contesto normativo determinatosi con l’introduzione, nel 1970, dello Statuto dei Lavoratori, che ha specificamente disciplinato le conseguenze del licenziamento illegittimo irrogato da datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti.
Da quel punto in poi, ha spiegato la Corte, la tutela risarcitoria di cui all’art. 8 L. n. 604/1966 si applica, «per sottrazione», ai rapporti di lavoro «che esulano dalla tutela della stabilità di cui all’art. 18», con la conseguenza che «l’espressione “datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti” deve essere interpretata nel sistema delle leggi sui limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro e va, quindi, intesa nel senso che la maggiorazione dell’indennità risarcitoria può essere applicata SOLO al datore di lavoro che occupi complessivamente più di quindici e fino a sessanta dipendenti, distribuiti in unità produttive e ambiti comunali aventi ciascuno meno di quindici dipendenti».
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