La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ribadisce la propria adesione alla tesi dell’efficacia obbligatoria del preavviso.
Da tale natura «discende che la parte non recedente che abbia (…) rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte».
Quest’ultima, pertanto, «non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso», in quanto «alcun interesse giuridicamente qualificato è (…) configurabile in favore della parte recedente».
Di conseguenza, «la libera rinunziabilità del preavviso esclude che a essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’art. 1173 c.c.».
In questa occasione non se ne parla, ma va opportunamente rammentato che nella precedente sentenza n. 27934/2021 (qui il nostro commento) la Suprema Corte aveva ammonito l’interprete sul fatto che il suesposto principio può trovare un limite nella disciplina contrattuale collettiva.
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