Nella fattispecie il datore di lavoro aveva inviato, in uno alla lettera di contestazione, un elenco di materiali della consistenza di 320 pagine relativo a 7680 articoli inventariati dei quali il lavoratore non aveva potuto verificare l’esistenza o meno in magazzino, essendo stato sospeso cautelarmente.
In appello, l’interessato ha lamentato che il termine di cinque giorni concessogli risultava insufficiente per esercitare il diritto di difesa.
In proposito la Corte di merito aveva osservato «non può dubitarsi della astratta congruità del termine, già valutata ex ante da parte del legislatore alla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 5, nella fattispecie va altresì evidenziato come l’appellante abbia – da un lato – del tutto omesso di allegare quale attività avrebbe dovuto compiere al fine di rendere i chiarimenti richiesti, sia quanto tempo sarebbe stato eventualmente necessario e – dall’altro – come neppure abbia evidenziato per quale ragione non aveva richiesto una motivata proroga del termine per le giustificazioni».
La Corte di Cassazione ha affermato che «tali considerazioni sono conformi alla giurisprudenza di legittimità a riguardo» ed ha aggiunto «le Sezioni Unite di questa Corte avevano insegnato che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive (in tal senso Cass. civ., sez. un., 7.5.2003, n. 6900)».
Inoltre, prosegue la sentenza, «questa Corte ha specificato che, nell’ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 ove il lavoratore, pur dopo la scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, richieda un supplemento di difesa, anche se la stessa si sia svolta con l’audizione personale o con la presentazione di giustificazioni scritte, l’obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia stata possibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge; conseguentemente, la presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la valutazione di questo presupposto va operata alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro (così Cass. civ., sez. lav., 13.1.2005, n. 488)».
Viceversa, «nella specie il ricorrente neppure allega di aver chiesto il differimento della propria audizione difensiva in sede disciplinare, oppure, dopo la stessa audizione comunque di fatto avvenuta, di aver chiesto un supplemento di difesa, con istanza fondata nei suddetti termini; sicché tutte le considerazioni svolte in questa sede, compresa quella della concomitante sospensione cautelare dal lavoro durante il termine a difesa (asseritamente pretermessa e in questa sede inammissibilmente fatta valere), sono giuridicamente ininfluenti».
L’insegnamento della Corte è fin troppo evidente: tali richieste vanno, tempestivamente, formulate a tempo debito.