La Corte ha ricordato che la fattispecie legale minima della notificazione «ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario» e, in quanto tale, «richiede la consegna», ossia il “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento”.
Solo in quel caso si può, pertanto, avere «una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.»