La vicenda riguardava una lavoratrice, la quale, assente per malattia per più di sessanta giorni continuativi e non convocata a visita, è stata licenziata per assenza ingiustificata.
La lavoratrice sosteneva che, in attesa della visita del medico competente, andava considerata assente giustificata a prescindere dall’invio, o meno, di certificati medici.
La Cassazione ha manifestato tutt’altra opinione.
Ad avviso della Suprema Corte, l’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 «non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita di idoneità».
Infatti, «è (…) dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro».
Cfr. sul punto Cass. n. 7566/2020, secondo cui ««In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza e la sua omissione giustifica l’astensione ex art. 1460 c.c. dall’esecuzione di quelle mansioni, ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, BEN POTENDO IL DATORE DI LAVORO DISPORRE, NELL’ATTESA DELLA VISITA MEDICA, L’EVENTUALE E PROVVISORIA DIVERSA COLLOCAZIONE DEL LAVORATORE NELL’IMPRESA».