«La memoria di replica», osserva la Cassazione, «ha lo scopo di consentire alla parte di replicare, appunto, alla comparsa conclusionale avversaria».
Il suo deposito, dunque, «non è precluso dal fatto che la parte abbia scelto di non depositare a sua volta comparsa conclusionale, affidando la propria difesa al solo scritto previsto per la replica».
Viene, pertanto, data continuità al principio secondo cui «Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all’avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa» (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020, Rv. 657028; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607123 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4211 del 25/03/2002, Rv. 553244).