Tale principio rileva «anche nel giudizio di Cassazione», qualora la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge sopravvenga «dopo la deliberazione della decisione», ma «prima della pubblicazione della stessa».
In quel caso, se l’intervento della Corte Costituzionale «risulti potenzialmente condizionante rispetto al contenuto ed al tipo di decisione che la Corte [di Cassazione] era chiamata a rendere», sussiste non già il potere, bensì «il dovere della Corte di Cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione».
Invero, «anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata» e va considerato il fatto che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale» (cfr. anche Cass. nn. 16081/2004 e 5884/1999).