L’opposizione ad avviso di addebito va proposta nei soli confronti dell’Inps, a meno che venga eccepita l’illegittimità degli atti esecutivi (Cass., Sez. Un., 8.3.2022 n. 7514)

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Le Sezioni Unite sono state chiamate all’intervento nomofilattico, finalizzato alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva.

L’indagine delle Sezioni Unite è di ampio respiro.

Vengono esaminate, e saggiate, le discipline che riguardano sia la materia tributaria, sia il tema delle opposizioni a sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981, per giungere alla materia previdenziale, nella quale le Sezioni Unite «registra[no]» un «panorama piuttosto disomogeneo».

Ecco come le Sezioni Unite fanno ordine.

Innanzitutto viene premesso che la vicenda esaminata «non rientra tra le ipotesi (…) in cui con un unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale (…) della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell’ente impositore o dell’agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni».

Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, l’omissione della notificazione, che era stata formalmente eccepita, attiene al merito della controversia perché, «oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l’eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)».

Ciò premesso, le Sezioni Unite osservano come l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, «nel testo oggi vigente», disponga che nel giudizio contro l’iscrizione a ruolo la legittimazione spetti al solo ente impositore.

Pertanto «ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernente l’accertamento negativo del debito per fatti successivi all’iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall’attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall’art. 24 cit.».

Deve, in altre parole, ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in campo all’ente impositore, quando l’azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale resta estraneo l’agente della riscossione.

Quest’ultimo deve, invece, partecipare al giudizio allorquando si faccia questione di legittimità degli atti esecutivi, imputabili al concessionario.

Il difetto di legitimatio ad causam – precisa infine la Corte – è rilevabile d’ufficio «anche in sede di legittimità».

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