Attenzione, innanzitutto: il principio (che ha comunque un precedente nella sentenza n. 11094/2005 della Suprema Corte) è stato espresso per favorire l’Inps, non la sua controparte privata!
La vicenda riguarda la richiesta di pagamento, al Fondo di Garanzia Inps, delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro intercorso con l’imprenditore dichiarato fallito.
Tale domanda era stata proposta entro l’anno dalla chiusura della procedura concorsuale, come previsto dal punto 4.5 della circolare Inps n. 74 del 15.7.2008.
Il Tribunale di Torino, adìto dall’Inps, aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del credito ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 80/1992.
Nella fattispecie, lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 25.5.2004 mentre la domanda al Fondo di Granzia era stata presentata il 4.10.2010.
La Corte ha confermato il provvedimento impugnato ribadendo che «(…) le circolari dell’Inps non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all’organizzazione dell’ente» (cfr. in termini la già citata Cass. 26.5.2005, n. 11094 «relativa proprio ad una fattispecie in tema di intervento del Fondo di Garanzia»).
Al contempo, la Cassazione ha chiarito che «il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a carico» del Fondo di Garanzia «ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro».
Invero «Il diritto alla prestazione del Fondo nasce (…) non in forza del rapporto di lavoro (…) ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei (…) presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale».
Pertanto «La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’Inps (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939)».
Va, infine, tenuto ben presente l’ulteriore, importante, principio formulato dalla Cassazione: «La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13.10.2015, nn. 20547 e 20548, 9.6.2014 n. 12971, 9.9.2013 n. 20675, 8.5.2013 n. 10875 e 23.7.2012 n. 12852)».