Il Tribunale di Genova (che ha ispirato la successiva sentenza 28.12.2018 del Tribunale di Vicenza) si è interrogato sulla applicabilità dell’istituto della revoca del licenziamento anche alle aziende con meno di 16 dipendenti.
L’esegesi dell’art. 18, come riscritto dalla legge Fornero, ha portato il Tribunale a concludere per l’applicabilità della revoca al caso, preso in esame, del licenziamento nullo, specificando tuttavia che «in generale l’istituto della revoca non sembra sempre applicabile alle imprese con meno di sedici dipendenti».
Per formare tale convincimento, il Tribunale ha identificato «due blocchi di disposizioni» all’interno dell’art. 18 St. Lav.:
- Il primo blocco (commi da 1 a tre) disciplina il licenziamento nullo e le sue conseguenze;
- Il secondo blocco (commi da 4 a 9) disciplina il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giusta causa e giustificato motivo oggettivo e loro conseguenze: tali disposizioni si applicano «al datore di lavoro imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori».
Il tenore del comma 1, afferma il Tribunale, «non lascia dubbio sul fatto che la disciplina e le conseguenze della nullità sono applicabili a tutti i datori di lavoro (quale che sia il numero dei dipendenti), ED È QUINDI APPLICABILE ANCHE LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO che, topograficamente, è collocata proprio nell’articolo 18 dello Statuto».
Non è così, viceversa, «per la disciplina in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
«Infatti», prosegue il Giudice del Lavoro genovese, «il successivo comma 8 dispone che i comma da 4 a 7 (che riguardano appunto le ipotesi di giustificato motivo soggettivo, giusta causa e giustificato motivo oggettivo) si applicano alle imprese che occupano più di quindici dipendenti, ipotesi di recesso per le quali, nelle imprese con meno di sedici dipendenti, opera, quanto a conseguenze, l’articolo 8 della legge 604/66».
Dal che il Tribunale trae la conclusione che «la revoca, istituto collocato nell’articolo 18, non sia istituto applicabile ai datori di lavoro con meno di sedici dipedenti in ipotesi diverse da quella della nullità di cui al comma 1».
Sotto quest’ultimo aspetto, pervero, il Tribunale si esprime con qualche incertezza: il condizionale diventa il tempo verbale di riferimento e viene impiegato, in modo assai significativo, l’avverbio «probabilmente».
Di un principio, comunque, il Tribunale è certo: «la revoca del licenziamento, almeno nelle ipotesi di nullità di cui al comma 1, è sicuramente applicabile a tutti i licenziamenti qualunque sia il numero dei dipendenti».