La sentenza, gentilmente segnalata dall’avv. Mario Paone del Foro di Cassino (lo si ringrazia per la squisita cortesia), torna sul controverso tema dell’applicabilità, o meno, ai dirigenti del divieto di licenziamento, introdotto per far fronte alla pandemia da Covid-19.
Il Tribunale di Roma, com’è noto, si era diviso:
- il provvedimento 26.2.2021 (G.d.L. Conte) aveva giudicato nullo il licenziamento del dirigente, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione;
- il provvedimento 19.4.2021 (G.d.L. Pagliarini) aveva, invece, considerato esclusa dal blocco dei licenziamenti la figura del dirigente convenzionale.
In questa occasione, il Tribunale ha ritenuto di «condivi[dere]» la «tesi dell’applicabilità della normative sul blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti» esponendo una motivazione (rinvenibile qui) ampia ed articolata.
Dopo aver evidenziato che le norme «prevedono», già, un divieto di licenziamento «con riferimento alle procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/91», il Tribunale di Roma, «per ciò che concerne il licenziamento individuale del dirigente», ha ragionato:
- sull’interpretazione della norma;
- sulla generalizzata estensione della possibilità di accedere alla prestazione NASPI per i lavoratori che aderiscano a, determinati, accordi collettivi aziendali.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il Tribunale ha condiviso il citato provvedimento 26.2.2021, nella parte in cui ha rilevato che «la norma in questione mira (…) ad individuare solo la “natura della ragione” posta a fondamento del recesso (…) e non a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto».
In ordine al secondo aspetto, il Tribunale ha «evidenzia[to]» la previsione dell’art. 14, comma 3, D.L. n. 104/2020, conv. In L. n. 126/2020, che garantisce la Naspi ai lavoratori che intendono aderire ad un accordo collettivo aziendale, «stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale», di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale disposizione, ha osservato il Tribunale, offre «ulteriori elementi per ritenere che la tutela derivante dal blocco dei licenziamenti riguardi anche i dirigenti», anche alla luce del fatto che «tale interpretazione è stata peraltro avallata dall’Inps» con Messaggio n. 4464/2020.
Invero l’istituto previdenziale, con l’intento di «forni[re] chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione»della disposizione in questione, ha “evidenziato” come «anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge», possa «accedere all’indennità di disoccupazione Naspi».
Il licenziamento per cui è causa è stato, pertanto, dichiarato “nullo” ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970.