Analogamente a Cass. n. 19640/2018, ritiene la sentenza qui segnalata che, in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva sia costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito exart. 1, comma 4, L. n. 233/1990.
E ciò anche quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento.
Ne consegue, per la Suprema Corte, che il momento di decorrenza dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 L. n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’agenzia delle Entrate abbia accertato, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 462/1996, un maggior reddito.
Conseguentemente, la Corte conclude (così come Cass. n. 27218/2018) per l’infondatezza della tesi dell’Inps, secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sorge solo quando l’istituto ha contezza del suo credito, momento che l’ente identifica con la presentazione della dichiarazione dei redditi.