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L’Inps – è l’insegnamento della Suprema Corte – non può operare una seconda trattenuta che incida, una seconda volta, sull’importo effettivo da erogare.
Certo, le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva.
Quindi l’Inps deve operare, in qualità di sostituto di imposta, tutte le dovute trattenute.
Ovviamente, l’ente deve astenersi nel momento in cui le trattenute siano già state operate in sede di ammissione al passivo.