Back to the past sul giudizio di proporzionalità della sanzione all’illecito commesso? (Cass. 27.5.2021 n. 14777, rel. Ponterio)

0 0
Read Time1 Minute, 27 Second

Con l’ordinanza (“interlocutoria”) in commento, la sezione “filtro” della Cassazione ha sottoposto, alla sezione lavoro, la questione inerente l’interpretazione ed applicazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 così come modificato dalla L. n. 92/2012.

Nemmeno troppo velatamente, il provvedimento in esame propende per la restaurazione dell’orientamento, univoco, formatosi nel regime anteriore alla legge Fornero.

Quell’orientamento sosteneva che, in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo:

  1. il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso si sostanziasse nella valutazione di gravità dell’inadempimento in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso;
  2. la gravità dell’inadempimento andasse valutata, a tutela del lavoratore, in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui al’art. 1455 c.c.

Conseguentemente, l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risultava giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (Cass. nn. 8826/2017, 21017/2015, 6848/2010, 25743/2007 e 16864/2006).

Invece, per effetto delle modifiche apportate dalla legge Fornero, il criterio della necessaria importanza dell’inadempimento ha continuato ad operare, come in passato, soltanto ai fini della valutazione di legittimità o meno del licenziamento, ma non rispetto alla tutela applicabile al lavoratore.

In questo nuovo contesto, sottolinea la Corte nel provvedimento in esame, c’è il serio rischio di una irrazionale disparità di trattamento, là dove viene reputata legittima una diversità di tutela, reintegratoria o indennitaria, tra comportamenti non gravi, tipiszzati dal contratto collettivo e puniti con sanzioni conservative, e fatti di pari o minore rilevanza disciplinare solo perché non espressamente contemplati dalla disciplina contrattuale.

Il dibattito è (ri)aperto…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Print Friendly, PDF & Email
Previous post L’atto di costituzione in mora non presuppone la quantificazione del credito (Trib. Brescia, 26.5.2021 n. 523, G.d.L. Corazza)
Next post Mancata valutazione dei rischi dell’utilizzatore e nullità del contratto di somministrazione (C. App. Brescia 1.4.2021 n. 248, rel. Finazzi)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Menu

Archivi

Categorie