Mancata valutazione dei rischi dell’utilizzatore e nullità del contratto di somministrazione (C. App. Brescia 1.4.2021 n. 248, rel. Finazzi)

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La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 248/2020 del 01.04.2020 ha dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione, impugnati dal lavoratore, per mancata effettuazione di idonea valutazione dei rischi, ricostituendo il rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore sin dalla data del primo contratto di somministrazione, come previsto dall’art. 38, comma 2, D.Lgs 81/2015.

In particolare, la Corte territoriale ha statuito che è onere dell’utilizzatore dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di idonea valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale onere, secondo quanto riportato dalla sentenza, non è stato soddisfatto dall’impresa utilizzatrice la quale ha semplicemente richiamato gli allegati di sicurezza prodotti in giudizio dall’agenzia di somministrazione di lavoro.

Si ricorda, infatti, che l’obbligo informazione addestramento e formazione di sicurezza che incombe sull’agenzia di somministrazione previsto dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs 81/2015, può essere delegato all’impresa utilizzatrice purché sia previsto dal contratto di somministrazione commerciale. Parimenti, nessun inadempimento, dice la Corte, può essere addebitato all’agenzia dal momento che nella scheda allegato l’utilizzatore aveva dichiarato di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Inoltre, la sentenza in oggetto richiama anche la direttiva 91/383/CE la quale stabilisce che in caso di somministrazione di lavoro i lavoratori devono beneficiare, in materia di salute e sicurezza, dello stesso livello di sicurezza, al pari dei lavoratori assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Questo affinché’ i lavoratori assunti con contratti diversi e atipici, possano beneficiare della medesima tutela, anche nel caso di periodi contrattuali più corti con conseguente conoscenza meno approfondita dell’ambiente di lavoro e dei rischi ad esso connessi.

In ultima istanza, la corte d’Appello ha rideterminato il risarcimento del danno in 4 mensilità rispetto a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, D.Lgs 81/2015 – rispetto alle 12 del primo grado – richiamando i criteri dell’art. 8 della Legge 604/1966, ossia l’azienda di medie dimensioni (circa 60 dipendenti) e la modesta anzianità di servizio maturata dal lavoratore, un anno circa.

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