La mancata vaccinazione non determina l’inidoneità alla prestazione (Trib. Messina 12.12.2020, G.d.L. Bonanzinga)

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Si discute, tra gli interpreti, su quale comportamento tenere con i dipendenti che rifiuteranno la vaccinazione anticovid.

Il provvedimento in esame, riferimento alla campagna antinfluenzale 2020/21 della Regione Sicilia, contiene spunti di sicuro interesse.

La vicenda riguarda, infatti, un corpus di norme emanate dalla Regione Sicilia per imporre la vaccinazione antinfluenzale a medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario: l’inadempimento, non giustificabile da ragioni di tipo medico, dovrebbe determinare l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa per tutto il periodo della campagna, ai sensi dell’art. 41 comma 6 del D.Lgs 81/2008.

Un infermiere si è ribellato ed ha adìto il Tribunale di Messina per chiedere la disapplicazione della normativa in questione, limitatamente alla propria posizione.

Il Tribunale di Messina, dopo aver ricordato l’insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui «deve essere riservato allo Stato – ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. – il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario» (Corte Cost. n. 5/2018), ha mestamente preso atto che «la normativa volta a contrastare la diffusione del covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario, il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro».

Il Tribunale ha, pertanto, accolto il ricorso chiosando «l’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare, dunque, rientrare nella competenza regionale (v. TAR Lazio 10047/2020)».

Chissà se e cosa farà, in proposito, il nuovo esecutivo.

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