Deposito telematico degli atti, l’avvocato può tirare un sospiro di sollievo dopo la seconda PEC (Cass. 15.12.2020 n. 28670, rel. Tedesco)

0 0
Read Time26 Second

Non mancano uffici giudiziari ove viene considerata, quale data di deposito, quella di registrazione di un determinato atto da parte della cancelleria, anziché la data in cui viene generata la seconda pec, quella attestante l’avvenuta consegna del deposito.

L’arresto della Suprema Corte non presta il fianco ad interpretazioni di sorta: «Il deposito telematico degli atti si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

Finalmente un monito ai cancellieri.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Print Friendly, PDF & Email
Previous post Il rito antidiscriminatorio prevale sul rito ordinario del lavoro (Trib. Parma ord. 21.1.2021, G.d.L. Zampieri)
Next post La mancata vaccinazione non determina l’inidoneità alla prestazione (Trib. Messina 12.12.2020, G.d.L. Bonanzinga)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Menu

Archivi

Categorie