Il Collegio ha dato continuità ai principi affermati nelle recenti sentenze nn. 19001/2020, 18594/2020 e 21540/2019.
Ad avviso della Suprema Corte la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale.
Considerato, poi, che secondo il TUIR gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, la conclusione che se ne trae è che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.
Il diverso regime dettato per i soci di società di persone si trova spiegato nella citata sentenza n. 21540/2019, già segnalata su questo blog e rinvenibile al seguente link.