Alla stregua del consolidato orientamento di legittimità (su questo stesso sito Cass. 8.4.2019, n. 9750), la Corte ha ribadito che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. deve far valere l’impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 3, lett. c) L. n. 183/2010 e non negli altri casi, viceversa, in cui la persegua.
La Cassazione ha, pertanto, dato continuità a quell’orientamento secondo cui nell’ipotesi in cui il lavoratore rivendichi il suo diritto alla cessione non è applicabile neanche il termine decadenziale di cui al citato art. 32, comma 4, lett. d) (Cass. n. 28750/2019).