La valutazione complessiva delle risultanze di causa, è il pensiero della Cassazione, ben consente al giudice di attribuire maggiore rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/2002).
In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze:
- sia nell’ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio;
- sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (nello stesso senso Cass. nn. 11900/2003, 3527/2001 e 9384/1995).
Nella fattispecie, era stata dichiarata l’illegittimità dei contratti di collaborazione autonoma di parte dei lavoratori per essere stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale, nonché dei contratti di lavoro a progetto per carenza di specificità di quest’ultimo.