La questione, tristemente nota, concerne l’assserito obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato, eclusivamente, un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi.
In coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. n. 30344/2017 (“e numerose altre”) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, la Cassazione ha affermato che «sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forenza alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione providenziale a loro beneficio» (così Cass. n. 32608/2018, seguita da Cass. nn. 32167/2018, 519/2019 e 3799/2019).
Anche in questa occasione la Suprema Corte ha ribadito come l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione separata sia rivolto «a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003) di un’attività pèrofessionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione».
Tale obbligo, dunque, «viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento».
La S.C. ha, pertanto, cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, ultimo baluardo dei giovani avvocati, ed ha rinviato «per un nuovo esame» allo stesso giudice, «in diversa composizione», probabilmente auspicando di convincere “Palermo” a mutare orientamento, in ossequio a quelle esigenze di cassa che, sempre più frequentemente, si intravedono sullo sfondo del contenzioso previdenziale.