Ritiene, la Cassazione, un «errore giuridico» (compiuto, nella fattispecie, dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 626/2015) ritenere che la prova dell’esistenza della delibera di ammissione a socio non possa che essere data se non con il deposito del verbale che la contiene.
In difetto di contestazione circa l’esattezza della riproduzione documentale, invero, la prova della qualità di socio – è l’opinione della Suprema Corte – può essere data o con i dati annotati nel relativo libro soci, o con altro fattore di prova equivalente, individuandosi l’equivalente onere probatorio nella dimostrazione del fatto costitutivo e, cioè, della delibera del Consiglio.
Infatti l’esistenza o l’inesistenza della trascrizione, nelle cooperative, ha carattere probatorio di un precedente fatto costitutivo e, se costituisce necessariamente l’unico mezzo probatorio ammesso, la relativa trascrizione ben può assurgere a prova indiretta della ammissione nella compagine societaria.