La transazione giudiziale è sottratta al solo regime della impugnabilità di cui all’art. 2113 (Cass. 30.9.2020 n. 20913, rel. Marotta)

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Riguardo ai diritti già maturati, ha osservato la Cassazione, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, «rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell’art. 2113 c.c., l’eventuale mera annullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità».

Invece, prosegue la Corte, «è nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati che la preventiva disposizione può comportare la nullità dell’atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo».

Gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono, conclude la sentenza in esame, equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, «con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità».

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