La sentenza si segnala per l’accurata ricostruzione giurisprudenziale del «pendolarismo giudiziale» che ha interessato la vicenda in questione.
Ecco il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte: «La cancellazione, anche della società di persone, dal registro delle imprese, dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la revola dell’ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell’evento alle altre parti»