La Cassazione ha dato continuità al principio secondo cui sullo stato di disoccupazione, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (Cass. 11.6.1998, n. 5850; Cass. n. 27.6.1980, n. 4040).
Infatti, «solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’istituto previdenziale, essendo venuti meno i presupposti» (Cass. 20.4.2007, n. 9418; Cass. 17.4.2007, n. 9109 e Cass. 16.3.2002, n. 3904).
«In applicazione di tali principi» la Corte ha affermato che, nella fattispecie, non ostava alla percezione dell’indennità di disoccupazione «il fatto che in presenza di una sentenza dichiarativa dell’illegittimità del (…) termine contrattuale e di conversione del rapporto a tempo indeterminato ex tunc, sia intervenuta tra le parti una transazione prevedente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la regolarizzazione previdenziale e l’erogazione di un importo a titolo di danno non patrimoniale».
In proposito viene richiamato l’acuto rilievo di Cass. n. 28295/2019, ad avviso della quale «neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell’indennità [di disoccuapazione] un’eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad essecuzione una sentenza favorevole», poiché «difetta allo scopo un’esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell’evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all’art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno», mentre qui si discute del «fatto genetico d’una prestazione assistenziale prevista per legge».
Pertanto, «non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa la ragioni e l’imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile progrosi circa l’esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali» (Cass. n. 28295/2019 cit.).
La Suprema Corte ha, «quindi», concluso che «Anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento ostativo alla percezione dell’indennità di disoccupazione sarebbe dunque l’effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici».