Ancora una volta (questo il link alla precedente sentenza n. 23040/2019 della Cassazione) la giurisprudenza di legittimità pone in rilievo che l’impossibilità di far valere un diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 9, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. 26.5.2015, n. 10828 e Cass. 6.10.2014, n. 21026).
Secondo la Cassazione, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della L. n. 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento.
Conseguentemente, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 335/1995, deve identificarsi, per la Suprema Corte, con la scadenza del termine per il loro pagamento (Cass. 29.5.2017, n. 13463).
È stata, pertanto dichiarata «infondata» la tesi fatta valere dall’Inps, secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore.
Con riferimento a tale aspetto, Cass. 31.10.2018, n. 27950 ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata «decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo»