Audizione disciplinare rinviabile solo in caso di malattia ostativa all’allontanamento da casa (Cass. 17.1.2020 n. 980, rel. Patti)

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Il lavoratore, esordisce la Cassazione, ha diritto – avendone fatto richiesta – di essere sentito oralmente dal datore di lavoro.

Tuttavia, ove il datore – a seguito di tale richiesta – lo abbia convocato per una certa data, il lavoratore non ha certo il diritto ad un differimento dell’incontro, limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare.

L’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore, sottolinea la Suprema Corte, sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (nello stesso senso Cass. 9.10.2017, n. 23510; Cass. 7.5.2015, n. 9223 e Cass. 31.3.2011, n. 7493).

Lo stato di malattia, invero, non integra, di per sé, un’impossibilità assoluta del lavoratore, che versi in esso, ad allontanarsi da casa, potendo anzi svolgere una diversa attività lavorativa, purché non comportante rischi di aggravamento della patologia né ritardi nella ripresa del lavoro (Cass. 7.2.2019, n. 3655 e Cass. 5.12.2017, n. 29062).

Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva fissato una data per l’audizione personale richiesta dal lavoratore, rinnovandola per la sua mancata presentazione alla prima a causa di malattia.

Al contempo il datore di lavoro aveva preavvertito il lavoratore della propria esigenza di esaurire con la seconda data il procedimento disciplinare rispetto alla previsione della contrattazione collettiva, invitando il dipendente alla comunicazione di ulteriori giustificazioni scritte, dal predetto non inoltrate.

Il procedimento disciplinare è stato, comunque, definito ed il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento per giusta causa.

La Cassazione ha giudicato il comportamento del datore di lavoro improntato a «correttezza e buona fede», rilevando, viceversa, come il lavoratore non avesse «allegato una condizione di malattia ostativa al proprio allontanamento da casa»; pertanto, ha respinto il ricorso formulando il seguente principio di diritto: «La mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l’impossibilità di presenziare all’audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all’allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile».

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