La Cassazione ha escluso che sia possibile includere le ultime tre mensilità della retribuzione, indennizzabili dal Fondo di Garanzia gestito dall’Inps ai sensi dell’art. 2, primo comma, D.Lgs. n. 80/1992, nell’anno antecedente alla proposizione del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c.
Ad avviso della Suprema Corte, l’iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell’ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dello stato passivo fallimentare «ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta scatta la tutela previdenziale apprestata dall’ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione».