La coercizione indiretta [ri]entra nel processo del lavoro dalla porta di servizio (Trib. Grosseto 23.4.2020, G.d.L. Grosso)

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L’art. 164 bis c.p.c. (rubricato “Misure di coercizione indiretta”) prevede che «Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento».

La stessa disposizione, tuttavia, precisa che tale strumento «non si applic[hi] alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409».

L’ennesima occasione mancata dal legislatore è diventata opportunità per il Tribunale del Lavoro di Grosseto.

Quel Giudice del Lavoro, con una pronuncia coraggiosa, è andato oltre il testo della disposizione e, ispirandosi alla  ratio della norma, ha ritenuto «sussist[ere] le condizioni per la concessione del richiesto strumento di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc con lo scopo di incentivare l’adempimento dell’obbligo imposto, cui la resistente si è dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido», in una fattispecie caratterizzata «della necessità di assicurare il rispetto della presente pronuncia con effetto immediato a fronte della brevità dell’arco temporale (allo stato) residuo con riferimento alla cogenza di essa».

Non v’è alcun dubbio che se ne riparlerà…

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