La maggiore novità introdotta dalla L. n. 92/2012, osserva la Cassazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e seguenti del c.p.c. («disciplina che resta applicabile in tutti i casi in cui non opera la normativa speciale de qua»), è data dal rilievo processuale attribuito anche alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo emette, mentre il Codice di rito non prevedeva alcuna decorrenza in caso di mera comunicazione della sentenza ma unicamente dalla notificazione, ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del c.d. “termine lungo”.
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