L’indennità meritocratica degli agenti va calcolata sull’anticipo provvigionale fisso non soggetto a rimborso (C. App. Bologna 14.11.2019 n. 829, rel. Vaccari)

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L’indagine della Corte d’Appello di Bologna ha preso le mosse dall’esame del testo dell’art. 1751, comma 3, c.c. secondo cui: «L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni (…).».

Il giudice di secondo grado ha osservato come tale disposizione «fa[ccia] riferimento quale base di calcolo alle “retribuzioni non riscosse” con scelta di un termine generico che pare evocare quanto estensivamente percepito dall’agente nel corso del rapporto».

Dopo di che la sentenza ha rimarcato la «evidente differenza tra “provvigioni” e “retribuzioni” individuando il primo termine ai sensi dell’art. 1748 c.c. il corrispettivo per gli affari conclusi durante il contratto “quando l’operazione è effetto” dell’intervento dell’agente mentre il secondo, con dizione più comprensiva e generica, evocando tutto ciò che contrattualmente può essere stabilito come corrispettivo dell’opera dell’agente».

La sussistenza di minimi garantiti o di anticipi provvigionali non soggetti a conguaglio o a rimborso sono prassi ben note nei rapporti di agenzia, di tal che alla Corte «appare evidente che il legislatore, laddove ha effettuato la scelta terminologica con utilizzo del vocabolo retribuzione, ha inteso evocare non le provvigioni, ma una categoria più ampia di corrispettivi riconosciuti per l’attività dell’agente».

Del resto, ove il legislatore avesse inteso fare riferimento alle provvigioni maturate avrebbe utilizzato tale termine, piuttosto che un termine diverso e maggiormente comprensivo, «sicché la scelta appare frutto di una ponderata volontà di utilizzare per la base di calcolo voci ulteriori rispetto a quelle proprie delle provvigioni».

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’emolumento concordato tra le parti fosse, di fatto, un minimo garantito, poiché l’agente che ne era beneficiario non era tenuto a restituzioni, anche ove in sede di conguaglio periodico fossero risultate provvigioni inferiori all’ammontare dell’anticipo già ricevuto.

Pertanto ha concluso che la somma mensile riconosciuta all’agente in misura fissa avesse natura di attribuzione economica definitiva con natura retributiva della prestazione, «e come tale idonea (…) a rientrare nella base di calcolo della indennità di cui all’art. 1751 c.c.».

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