La Cassazione si è uniformata al consolidato orientamento (per tutte le Sezioni Unite n. 8202/2005) secondo il quale, nel rito del lavoro, l’omessa indiczione di un documento, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l’omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro dormazione o, come in questo caso, dall’evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione, ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo.
La produzione di un documento preesistente è, pertanto, legittima in corso di causa se il deposito serve a replicare alle difese della convenuta.