Legittimo ridurre la platea dei lavoratori da licenziare ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 (Cass. 4.10.2019 n. 24882, rel. Pagetta)

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La Cassazione ha chiarito entro quali limiti sia legittima la riduzione della platea dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura governata dalla L. n. 223/1991.

Si richiede, innanzitutto, che le ragioni fondanti tale scelta siano rappresentate nella lettera di avvio della procedura di mobilità, anche al fine di garantire l’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione.

Inoltre va, comunque, verificata la loro pertinenza ed inerenza alle ragioni poste alla base della procedura di mobilità.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al “complesso aziendale” cui fa riferimento l’art. 5 della L. n. 223/1991, ma ciò può avvenire non in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì esclusivamente se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc., e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle esigenze tecnico – produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale (Cass. nn. 203/2015; 22825/2009; 8474/2005).

Anche la «fungibilità» nella comparazione dei lavoratori da licenziare implica, ad avviso della Suprema Corte, la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore, onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto.

La relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata all’esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dal lavoratore.

Occorre, viceversa, una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito.

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