La pronuncia della Suprema Corte nasce dal fatto che la Corte di Appello di Firenze (sent. n. 384/2017) aveva ritenuto che l’esonero dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il familiare coadiutore, previsto espressamente dall’art. 2 della L. n. 613/1966 per il caso di sussistenza di obbligo assicurativo derivante da un rapporto di subordinazione o di apprendistato, dovesse estendersi alle ipotesi in cui sussista l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, sopravvenuta alla L. n. 613/1966, e non sia in contestazione la qualificazione del rapporto medesimo, risultando così già instaurato un rapporto collaborativo a titolo oneroso.
La Cassazione non è dello stesso avviso, ritenendo che sia innanzitutto «la chiarezza del dettato normativo» ad impedire «di estendere le ipotesi eccettive all’obbligo di assicurazione del familiare all’ipotesi in cui il lavoro da questi reso sia stato consensualmente formalizzato come rapporto di associazione in partecipazione», in considerazione del fatto che «la tutela predisposta è stata dal legislatore ritenuta recessiva nelle sole ipotesi ivi previste».
Neppure è stato considerato decisivo l’altro argomento utilizzato dal giudice di merito, e cioè l’osservazione secondo cui la L. n. 335/1995 sia successiva alla L. n. 613/1966, in quanto «il legislatore non ha ritenuto comunque. Tale epoca di estendere le ipotesi eccettive e che la gestione separata ha fornito una tutela ai lavoratori autonomi che ne erano sprovvisti, mentre il familiare coadiutore dell’impresa commerciale aveva già una tutela previdenziale».