L’art. 17 della direttiva n. 86/683 dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi previsa, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.
Secondo la Corte di Giustizia dell’unione Europea, infatti, la direttiva non contiene alcun riferimento alla nozione di periodo di prova. Tuttavia, la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali, ovvero per gli oneri e spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime.
Conseguentemente, è la conclusione della Corte, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il solo fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni indicate all’art. 17, paragrafi 2 e 3.