Il principio è pacifico ma la sentenza viene comune segnalata perché la Cassazione spiega, ancora una volta con grande chiarezza, la ratio sottostante al vizio in questione.
E cioè, che il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa volta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiete e gli strumenti di lavoro.
Anche il Tribunale di Parma (per tutte la sentenza n. 214/2016) si è uniformato a questo orientamento, evidenziando come tale impostazione «emerg[a] chiaramente sia dal rapporto OIL del 28 aprile 2010, sia dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva di recepimento 1999/70/CE del 28 giugno 1999»e venga, altresì, «recepita anche nella disposizione contenuta nell’art. 18, co. 1, lett. a, del d.lgs. n. 106/2009 che, in tema di valutazione dei rischi, ha aggiunto l’obbligo di valutare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro».