In questa occasione, la Corte di Cassazione ha ribadito due principi:
- quello secondo cui in materia previdenziale la prescrizione è rilevabile d’ufficio;
- quello secondo cui l’eccezione di prescrizione può essere proposta, per la prima volta, anche in appello.
- In materia previdenziale la prescrizione è rilevabile d’ufficio
il primo orientamento è quello, consolidato (cfr. Cass. n. 9226/2018, Cass. n. 27163/2008 e Cass. n. 230/2002), secondo cui nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti.
Tale principio è fissato, attualmente, dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Invece, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione è desumibile dall’art. 55, comma 2, R.D.L. n. 1827/1925.
Inoltre, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria.
Pertanto, in base al decimo comma dell’art. 3 L. n. 335/1995 cit. si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge.
- L’eccezione di prescrizione può essere proposta, per la prima volta, anche in appello
il principio conseguente è, parimenti, consolidato.
Si tratta di quello secondo cui l’eccezione di prescrizione non rientra fra quelle la cui proposizione, per la prima volta, in appello è vietata dall’articolo 437 c.p.c.
Invero, il divieto di nuove eccezioni in appello ex artt. 345 c.p.c. e, specificamente, 437, comma 2, c.p.c. per il rito del lavoro, concerne soltanto l’eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio.
Quindi, è la conclusione della Suprema Corte, non può essere inerente all’eccezione di prescrizione.