Nelle dimissioni, a differenza del licenziamento, la giusta causa può essere lamentata anche a distanza di tempo dalla cessazione (Cass., 11.12.2018 n. 31999)

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La Cassazione ha ribadito che il principio dell’immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo.

Nei casi concreti l’immediatezza può, dunque, essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo (nello stesso senso Cass., 20.5.2008 n. 12375 e, tra le poche pronunce esistenti, Cass., 15.5.1980 n. 3222).

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte era senz’altro peculiare, in quanto il lavoratore aveva chiesto sì il pagamento del preavviso, ma a distanza di oltre quattro mesi dalla presentazione delle dimissioni.

Ciò nonostante, la Cassazione ha affermato che la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi ed ha, motivatamente, escluso la tardività dell’iniziativa del lavoratore.

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