Legittimo licenziare per incrementare il profitto (Cass. 18.7.2019 n. 19302, rel. Spena)

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La Cassazione ha ribadito che il controllo giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia:

  • in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall’imprenditore;
  • in secondo luogo, nella verifica del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa.

Il giustificato motivo, per la Suprema Corte, può sostanziarsi in ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall’obiettivo perseguito dall’imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività – e quindi del profitto – ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie.

Risulta, dunque, confermato il superamento del precedente orientamento secondo cui le «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa», che giustificano il licenziamento ai sensi dell’art. 3 L. n. 604/1966, consisterebbero nella necessità di far fronte a “situazioni economiche sfavorevoli non contingenti” o a “spese straordinarie”, revirementche la Corte aveva progressivamente operato con le sentenze nn. 18409/2016, 19185/2016, 25201/2016, 4015/2017, 13015/2017, 10435/2018 e 12794/2018.

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