La Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo il quale il datore di lavoro, il quale abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Conseguentemente entrambi gli atti di recesso sono, in sé, astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto.
Il secondo licenziamento, infatti, va ritenuto produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido – o inefficace – il primo (fra le molte conformi Cass. n. 1244/2011).