La vicenda riguarda un rapporto di agenzia, sorto il 4.3.1985 e disciplinato dall’Accordo economico collettivo 19.12.1979 per il settore industriale.
Cessato il rapporto, per giusta causa, le parti si sono confrontate su vari temi, tra i quali il compenso per l’attività di incasso che l’agente sosteneva di aver svolto.
Com’è noto, l’art. 1744 c.c. stabilisce che l’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che questa facoltà sia espressamente attribuita.
Com’è altrettanto noto, l’art. 6 dell’AEC applicato dispone, a propria volta: «Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo di riscossione».
Nella fattispecie il contratto di agenzia conteneva (clausola 12) la seguente previsione: «Gli incassi saranno fatti direttamente dalla preponente: l’eventuale tolleranza da parte della preponente, dell’effettuazione di incassi da parte dell’agente, non implica tacita rinuncia a questa disposizione».
Il Tribunale ha osservato che tale previsione non attribuiva all’agente l’incarico di riscuotere il corrispettivo dovuto dai clienti e che, comunque, l’atto negoziale non gravava l’agente della responsabilità per gli errori contabili connessi all’eventuale attività di incasso svolta e tollerata.
Pertanto, il Giudice del Lavoro ha respinto la domanda proposta dall’agente sul punto, uniformandosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 26.3.2018, n. 7467.
Il provvedimento fa, sì, riferimento ad un vecchio AEC, ma il principio di diritto enunciato resta attuale, poiché disposizioni analoghe a quella scrutinata dal Tribunale di Modena sopravvivono negli attuali Accordi economici collettivi per i settori industriale e commerciale, seppur in forma più circoscritta («L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto»).