La Cassazione (sentenza n. 21295/2019) ha rammentato che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non è regolato dal principio dell’attività prevalente.
Si tratta, prosegue la Suprema Corte, di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
Ai fini della verifica della sussistenza di requisiti di legge per la “coesistenza” in entrambe le gestione può assumere rilevanza – ecco il punto – la collaborazione e la abituale ingerenza dell’amministratore nell’ambito produttivo dell’azienda, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e(o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.
Ed in via esemplificativa, la Corte ha precisato che in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (per una ipotesi di questo secondo tipo v. Cass. 11.7.2012 n. 11685)