Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione, argomenta la Cassazione, deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale.
I contratti accessori, prosegue la Corte, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l’efficacia.
Ne deriva, conclude la sentenza (uniformandosi alla precedente Cass. n. 16940/2018), che la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia (cfr. anche Cass. n. 19678/2005)