Il principio è mutuato da Cass. 23.11.2018 n. 30433 ed applicato con riferimento ad una fattispecie paradigmatica.
Nella prima fase, infatti, il lavoratore aveva chiesto che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatogli quale collaboratore domestico.
Nella fase di opposizione, poi, il lavoratore aveva aggiunto la domanda volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato quale assistente di scena, domanda ritenuta tardiva anche dalla Corte d’Appello.
Per la Suprema Corte, invece, la domanda è compatibile con la celerità del rito speciale.
All’art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 deve essere ricondotto, invero, un significato che risponda all’intento di evitare che il thema decidendum, individuato con riferimento al nucleo della controversia necessariamente assoggettata al rito speciale, si allarghi con l’introduzione di nuovi temi di indagine, tali da ritardare il processo, vanificando la celerità della sua conclusione (Cass. n. 17091/2016).
Secondo la Cassazione l’avere specificato, in sede di opposizione, che il rapporto di lavoro subordinato aveva avuto una modulazione composita, nello stesso arco temporale, non solo con l’espletamento delle mansioni di colf ma anche di quelle di assistente di scena e che, comunque, era cessato con lo stesso unico asserito licenziamento, ritenuto illegittimo, non rappresenta un non consentito ampliamento del thema decidendum, incompatibile con l’esigenza di celerità del rito speciale, in quanto, in pratica, fondata sugli stessi fatti costitutivi, e cioè sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e illegittimità del recesso (nello stesso senso Cass. n. 21959/2018; Cass. n. 7586/2018 e Cass. n. 17775/2016).
Pertanto, le domande inerenti all’asserito rapporto di lavoro anche quale assistente di scena sono state ritenute dalla Suprema Corte ammissibili, non essendo né irrituali né tardive.