Dopo sei mesi soltanto dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1126, della “Legge di Bilancio 2019” (L. n. 145/2018), sono state cancellate le disposizioni che erano intervenute a modificare gli artt. 10 (commi 6, 7 e 8) e 11 (commi 1 e 3) del D.P.R. n. 1124/1965, nonché l’art. 142, comma 2, cod. ass.
Infatti, la legge n. 58/2019 di conversione del c.d. “decreto crescita”, entrata in vigore il 30.6.2019, ha abrogato le lettere a), b), c), d), e) e f) dell’art. 1, comma 1126 cit.
Le precedenti disposizioni sul danno differenziale, dunque, riacquistano piena efficacia, determinando così il superamento di tutte le questioni nel frattempo insorte (in proposito la Cassazione, con sentenza n. 8580/2019 segnalata su questo blog, aveva sostenuto la natura innovativa di tali modifiche ed aveva concluso che la relativa disciplina fosse, quindi, irretroattiva).
Del precedente contesto normativo sopravvive una sola norma, quella introdotta al comma 3 dell’art. 11 d.P.R. n. 1124/1965, per cui «[n]ella liquidazione dell’importo dovuto [dal datore di lavoro all’INAIL in sede di regresso] il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile».