Infortunio sul lavoro: la colpa del lavoratore esclude il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, ma è comunque dovuto il risarcimento Inail (Cass. 19.3.2019 n. 7649, rel. Ghinoy)

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Nella fattispecie il datore di lavoro aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Inail, a seguito di un infortunio, aveva rideterminato i tassi di premio applicati.

Secondo il datore di lavoro, sussisteva un rischio elettivo del dipendente tale da interrompere il nesso di causalità tra l’infortunio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, circostanza che il Tribunale di Alessandria aveva escluso.

La Corte d’appello di Torino aveva condiviso tale opinione, alla luce degli eventi occorsi.

Era infatti accaduto che il lavoratore, per recarsi presso alcune vasche di decantaggio al fine di ispezionare le valvole ed i rubinetti di chiusura, anziché seguire il percorso usuale, si era introdotto all’interno del cantiere allestito da un’impresa che stava procedendo ad opere di manutenzione straordinaria delle cisterne di raccolta rifiuti, delimitato da bancali e da un nastro bianco e rosso, da cui le valvole potevano comunque essere viste, e, mentre le stava esaminando, era caduto nella cisterna a causa di un taglio presente nel vascone.

Secondo la Corte d’Appello, la condotta dell’infortunato, pur se imprudente, non era estranea alle finalità produttive, in quanto egli stava eseguendo un compito affidatogli e proprio delle sue mansioni e non stava, viceversa, ponendo in essere un comportamento estraneo alle finalità produttive per soddisfare un suo interesse.

La Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, muovendo dal disposto dell’art. 2 del T.U. n. 1124/1965, secondo il quale l’assicurazione Inail copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta «in occasione di lavoro»che cagionino una inabilità al lavoro superiore a tre giorni.

Ricorda la Suprema Corte che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di «occasione di lavoro»rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo (così Cass. n. 6/29015).

A propria volta il concetto di rischio elettivo che delimita l’ambito della tutela assicurativa è riferito al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendenti dall’attività lavorativa, cioè di un rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (da ultimo Cass. n. 17917/2017).

Cass. n. 15047/2017 ha, poi, delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo:

  1. Presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
  2. Direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
  3. Mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Morale: secondo la Cassazione il comportamento del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell’imprenditore, eliminando il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, così come il diritto dell’Inail di esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore; esso non comporta invece, di per sé, l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’Inail, che ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio, anche quelli derivati da colpa, per garantirgli mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate (cfr. Cass. n. 17917/2017).

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