L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non ha valore costitutivo dell’obbligo contributivo (Trib. Piacenza 24.1.2025 n. 22, dr.ssa Ghisolfi)

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Nella fattispecie parte ricorrente, iscritta d’ufficio all’albo delle imprese artigiane, aveva chiesto l’annullamento di un avviso di addebito assumendo di aver svolto, in seno ad una società che esternalizza la fabbricazione dei macchinari commercializzati, attività «di tipo puramente amministrativo».

L’interessante, e dotta, sentenza del Tribunale di Piacenza ha concluso con l’accoglimento del ricorso «valorizzando la giurisprudenza della Cassazione (Cass., sent. n. 8434/2003), che ha chiarito la differenza tra le disposizioni che attengono alla posizione assicurativa del titolare dell’impresa artigiana e le disposizioni che attengono all’impresa e alle sue caratteristiche».

A questo proposito, il Tribunale di Piacenza ha innanzitutto ribadito che «non va fatta confusione tra l’elenco nominativo degli esercenti imprese artigiane, che riguarda le persone fisiche e che vale ai fini contributivi ed assicurativi INPS, e l’albo delle imprese artigiane, che attiene, invece, ai requisiti prescritti dalla legge per la configurazione della natura artigiana dell’impresa».

«In particolare», prosegue la motivazione, «la Cassazione ha negato il valore costitutivo della iscrizione all’albo delle imprese artigiane, facendo riferimento alla legge quadro per l’artigianato n. 443 dell’08.08.1985, la quale, al pari della legge precedente che ha abrogato, ossia la L. n. 860 del 25.07.1956 (recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane) si occupa di aspetti diversi, e cioè non già dell’iscrizione negli elenchi dei “soggetti titolari e coadiuvanti” ai fini assicurativi, ma della iscrizione “dell’impresa” nell’albo delle imprese artigiane».

Invero, «La Cassazione ha ripercorso la normativa attinente all’assicurazione degli artigiani e dei loro coadiuvanti, che ha origine dalla L. n. 1533 del 29.12.1956, la quale estendeva a dette categorie l’assicurazione obbligatoria malattie, ed in cui, all’art. 2, si disponeva che: la commissione provinciale per l’artigianato, ex artt. 12 e 13 della L. n. 860/1956, dovesse compilare l’elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico; che gli elenchi dovessero essere divisi per comune e dovessero tenere distinti i titolari delle imprese dalle altre persone assistibili. Il D.P.R. n. 266 del 18.03.1957, ossia il regolamento di attuazione di detta legge, prescriveva, poi, all’art. 2, che gli artigiani dovevano comunicare il nome dei familiari che collaboravano abitualmente. Sopraggiunse, poi, la L. n. 463 del 04.07.1959, che estese e rese obbligatoria per gli artigiani ed i familiari coadiuvanti l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti; agli effetti di detta legge, erano considerati artigiani i titolari delle imprese che avessero i requisiti di cui agli artt. 1, 2, e 3 della già citata L. n. 860/1956 (cfr. art. 1 della L. n. 463/1959, che rimanda all’art. 1 della L. n. 1533/1956), norme che, appunto, recavano la indicazione dei requisiti “oggettivi” che l’impresa doveva possedere per essere considerata artigiana, a prescindere dalla iscrizione all’albo».

Morale: «Sono, (…), assoggettati all’assicurazione IVS i titolari di imprese artigiane, ossia di quelle imprese che, oggettivamente, a prescindere dal ogni riconoscimento formale, abbiano i requisiti previsti, prima, dagli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 860/1956, e, attualmente, dagli artt. 3 e 4 della già citata L. n. 443/1985, ossia delle imprese che abbiano per scopo prevalente un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi e che abbiano determinati limiti dimensionali».

Pertanto, «ogniqualvolta il soggetto eserciti professionalmente un’attività avente dette caratteristiche, è automaticamente soggetto all’assicurazione IVS presso l’INPS, a prescindere dalla iscrizione all’albo. La Cassazione, invero, ha anche evidenziato che le amministrazioni competenti a tenere gli albi devono comunicare all’INPS l’iscrizione di un’impresa all’albo delle imprese artigiane affinché l’Istituto ne venga a conoscenza e provveda alla assicurazione IVS del titolare», ma «nessuna norma prevede che l’iscrizione all’albo abbia valore costitutivo ai fini dell’insorgenza del rapporto assicurativo e del connesso obbligo contributivo, il quale sorge, invece, automaticamente con l’espletamento della attività oggettivamente artigiana, avente, cioè, le caratteristiche descritte agli artt. 3 e 4 della L. n. 443/85, che vale ad integrare lo status di artigiano, anche prima che l’impresa venga iscritta all’albo».

Di converso, «l’obbligo contributivo viene meno quando venga meno uno dei suddetti requisiti, anche se l’impresa non venga di fatto cancellata dal relativo albo (Cass, n. 6625 del 24.07.1996). È ben vero, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 443/1985, che “L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”, tuttavia il valore costitutivo viene ricollegato solo al formale riconoscimento del carattere artigiano dell’impresa che vale ai fini delle agevolazioni, ma nessun effetto costitutivo spiega, invece, sul fronte assicurativo, per il sorgere del relativo rapporto dell’artigiano e del correlato obbligo contributivo».

In definitiva», ha concluso il Tribunale di Piacenza, «la Cassazione ha chiarito che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 443/1985, non ha valore costitutivo per l’insorgenza del rapporto assicurativo dell’artigiano (ai sensi delle leggi n. 463/1959 e n. 223/1990) e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l’espletamento, da parte del titolare dell’impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge» CHE, NEL CASO DI SPECIE, NON È STATO RAVVISATO, con conseguente annullamento dell’avviso di addebito opposto.

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