Il Tribunale di Parma ha enunciato l’interessante principio riassunto nella massima, nell’ambito di un giudizio in cui ha ribadito che «l’opposizione a norma dell’art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione e, nell’ambito dello esso, l’opponente ha la posizione sostanziale di convenuto – similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa (nel caso di specie, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro) l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e sulla controparte l’onere di contestare i suddetti fatti».
Compete, «in particolare», all’amministrazione opposta, quale «titolare della pretesa sanzionatoria», provvedere ad «integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell’illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta)», mentre «spetterà» viceversa «a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l’ordinanza ingiunzione».
Nella fattispecie il Tribunale di Parma ha preso atto che «nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali rese nell’ambito del presente giudizio, non risulti provato che sia intercorso, tra la società ricorrente e (…), un effettivo rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e continuativo» ed ha, conseguentemente, accolto il ricorso in opposizione, «non avendo l’Istituto convenuto compiutamente assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria».
PER IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE SI CHIEDE LA CORTESIA DI MENZIONARE IL SITO LABLAWYERS.CLOUD