La domanda intesa alla superiore qualifica professionale include, implicitamente, quella di una qualifica inferiore (Trib. Parma 27.8.2023 n. 539, G.d.L. Zampieri)

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Il Tribunale di Parma ha espresso il principio in esame inserendolo nell’ambito di una efficace, e puntuale, ricognizione dei principî enunziati, dalla giurisprudenza, in materia di domanda di superiore inquadramento.

Innanzitutto il Tribunale ha ricordato che «il lavoratore, ai fini di cui all art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un esigenza organizzativa (e non meramente contingente), utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (c.f. Cass. 4496/1997; conf. Cass n.18122 del 21 agosto2014); che l’assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia e dell’iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99)».

Occorre, quindi, «procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 2164 del 5.2.2004; Cass. n. 3069 del 16.2.2005; Cass. n. 11037 del12.5.2006; Cass. n. 1427 del 23.1.2008; Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 19986 del23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4aprile 2016 ecc.)».

Dopo aver descritto gli oneri di allegazione e prova incombenti, in materia, in capo al lavoratore, il Tribunale di Parma ha «richiama[to] due ulteriori principi consacrati dalla giurisprudenza di legittimità che mitigano il rigore dei predetti oneri».

Anzitutto, il Tribunale di Parma ha evidenziato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale, non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove» (ad es., Cass. n. 3547 del 23/2/2016).

Altro principio reiteratamente richiamato dalla Corte di legittimità è quello secondo cui «La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell’ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro”; di talché, “qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l’esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello ( Cass. civ. Sez. Lav. ordinanza 01 giugno 2020, n. 10407)».

Ecco l’avvertimento del Tribunale di Parma: «il predetto principio che indubbiamente mitiga il rigore degli oneri di deduzione e prova testé evidenziati non [è], tuttavia, suscettibile di elidere l’operatività degli stessi».

Di conseguenza, «la domanda di inquadramento nella qualifica inferiore a quella formalmente rivendicata non potrà trovare accoglimento laddove il ricorrente ometta, da un lato, di descrivere gli elementi costitutivi ed i connotati propri della qualifica in questione, e, dall’altro, di dedurre e provare la ricorrenza di tali elementi nel caso concreto in controversia».

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