La questione è stata posta, nella fattispecie, perché il Ccrl della Regione Sicilia prevedeva una indennità (di soli 25,00 Euro mensili) di c.d. “cambio consegne”, mentre i lavoratori sostenevano che alla stessa si dovesse aggiungere la remunerazione del lavoro straordinario effettivamente svolto.
La Cassazione ha risolto la vicenda affermando che «il cambmio consegne è attività di lavoro (…), svolta mettendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie operative per quanto necessario alla prestazione, non diversamente dai tempi necessari alla vestizione».
«Dunque», prosegue la Suprema Corte, «o si tratta di momenti assolutamente minimali di eccedenza dell’orario di turno, oppure i periodi destinato ad esso vanno remunerate ed entrano nel computo dell’orario di lavoro secondo le modalità proprie del lavoro straordinario».
In alter parole, ad aviso del Collegio «non è illegittima la clausola della contrattazione collettiva che preveda un contenuto compenso unitario ed a forfait mensile per i disagi conseguenti al cambio consegne», a patto che gli stessi siano «intesi in termini di eccedenze marginali ed eventualmente anche variabili di orario, nell’ordine di pochi minuti, destinate a manifestarsi attraverso una minima sovrapposizione tra i turni».
In caso contrario, «in caso» cioé «di più ampio superamento dell’orario normale», attuato «su richiesta o comunque con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro», la liquidazione con le (sole) suesposte modalità non è legittima è «è dovuto lo straordinario, o eventualmente il recupero orario compensativo».